Impiego delle certificazioni verdi (D.L. 221/2021)

Secondo il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, dal 10 Gennaio 2022, vige l’obbligo per le strutture ricettive di richiedere la certificazione verde (green pass) ai propri ospiti.

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa  dose  di richiamo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad infezione  da  SARS-CoV-2,disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Secondo articolo9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso nelle strutture recettive senza certificazione verde COVID-19 è consentito solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.